Detrazioni su interventi edilizi 2021: sintesi delle misure

La Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede l’introduzione di misure in materia di fiscalità immobiliare volte ad agevolare la realizzazione di manutenzioni su edifici esistenti e ad incrementare il pacchetto normativo per diminuire l’impatto ambientale.

Nello specifico si tratta di:

  • conferma delle detrazioni “ordinarie” per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, nonché dei c.d. “bonus mobili”, “bonus facciate” e “bonus verde” (TAB. A);
  • istituzione, a favore delle persone fisiche, del nuovo “bonus idrico”, al fine di perseguire il risparmio delle risorse idriche (TAB. B);
  • conferma, con una serie di proroghe, modifiche e implementazioni, della detrazione del 110%, dovendosi precisare che per la piena applicabilità di dette misure si dovrà attendere l’approvazione definitiva del Consiglio dell’Unione europea (TAB. C).

 

– – – TAB. A – – –

Riqualificazione energetica

Con riferimento alle spese da sostenere in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (vedasi l’art. 1, commi 344 – 349 della L. 296/2006), viene prorogato al 31.12.2021 il termine entro il quale queste devono essere sostenute per poter fruire della detrazione – a seconda dei casi – del 65% o del 50%.

NB: per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

Recupero patrimonio edilizio

  • con riferimento alle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, c.1, TUIR, la detrazione IRPEF – nella misura del 50% e nel limite massimo di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare – viene prorogata al 31.12.2021;

  • con l’inserimento del comma 3 all’articolo 16-bis TUIR viene introdotta una nuova detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus mobili

Con riferimento alle spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) si precisa che:

  • la detrazione IRPEF del 50% viene prorogata al 31.12.2021;

  • viene innalzato ad € 16.000 l’importo complessivo di spesa agevolabile.

Bonus facciate

Con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili di cui all’art. 1 commi 219 – 223 della L. 160/2019, la detrazione IRPEF/IRES è prorogata sino al 31.12.2021.

Bonus verde

Con riferimento alle spese sostenibili per gli interventi di cui all’art. 1, commi 12 – 15 della L. 27.12.2017 n. 205, la detrazione IRPEF su spesa massima di € 5.000 è prorogata sino al 31.12.2021.

– – – TAB. B – – –

Trattasi di misura che spetta a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di:

  • sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

  • sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

NB: il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE.

Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.

 

– – – TAB. C – – –

Superbonus e rateizzazione

  • proroga fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti);

  • ulteriore proroga nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo; la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022.

  • per le spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo; per la parte di spesa sostenuta nel 2022 va ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Proroga opzione cessione credito/sconto in fattura

Anche per le spese sostenute nel 2022 sarà possibile optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione del 110%, in via alternativa, per:

  • contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.

Ampliamento ambito di applicazione superbonus

Diverse sono le disposizioni che estendono l’ambito di applicazione del Superbonus. Tra le più rilevanti si segnala:

  • l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

  • l’inserimento tra gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda, degli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni;

  • il fatto che un’unità immobiliare possa ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva, ovvero:

     

    • impianti per l’approvvigionamento idrico;impianti per il gas;
    • impianti per l’energia elettrica;

    • impianto di climatizzazione invernale;

  • la possibilità di farvi ricadere gli edifici privi di APE perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A, dovendosi precisare che la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente;

  • l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

  • la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art.16 ter del DL 63/2013;

Delibere condominiali

Viene previsto che le deliberazioni dell’assemblea del condominio che hanno per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Onere di pubblicità della fruizione della detrazione del 110%

Viene disposto che per gli interventi che sfruttano il Superbonus del 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

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