Ascensore in condominio: quali agevolazioni fiscali nel 2026?

Il tuo condominio ha bisogno di un ascensore per facilitare l’accesso agli appartamenti ai piani alti? Oppure qualche condomino con difficoltà motorie ha chiesto di installarlo per superare le barriere architettoniche? Ti stai chiedendo se, dopo la fine del bonus al 75%, conviene ancora affrontare la spesa nel 2026?

La risposta è : esistono ancora agevolazioni fiscali importanti anche quest’anno. Vediamo insieme quali sono, come funzionano le maggioranze per deliberare e cosa fare in pratica.

Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2026

Il cosiddetto “bonus barriere architettoniche al 75%”, attivo fino al 31 dicembre 2025, non è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2026. Questo significa che per tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 in poi, quell’aliquota speciale non è più applicabile.

Tuttavia, gli interventi per eliminare le barriere architettoniche — compresi ascensori, montascale, servoscala e piattaforme elevatrici — rientrano oggi nel bonus ristrutturazioni: detrazione del 50% per le prime case e del 36% per le seconde case, su un massimale di spesa di 96.000 euro. La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

In sintesi: chi installa un ascensore nel 2026 può comunque recuperare la metà della spesa sostenuta (se si tratta di prima casa) attraverso la dichiarazione dei redditi negli anni successivi.

📋 IVA agevolata al 4% per interventi sulle barriere architettoniche

Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche su immobili esistenti, l’IVA agevolata al 4% è ancora valida. Questa agevolazione si applica sia per le abitazioni private sia per le parti comuni dei condomini, rendendo subito più leggera la spesa iniziale.

Per ottenere l’IVA agevolata è necessario presentare all’azienda che esegue i lavori una copia del titolo edilizio abilitativo rilasciato dal Comune, quando richiesto per il tipo di intervento.

🏢 Come si delibera l’installazione dell’ascensore in condominio

L’installazione di un ascensore è considerata un’innovazione agevolata secondo l’art. 1120 comma 2 del codice civile, perché volta a eliminare o ridurre le barriere architettoniche.

L’assemblea può approvare l’intervento con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136 comma 2 c.c.), una soglia più bassa rispetto alle innovazioni ordinarie. Questo significa che anche in presenza di qualche dissenso, se la maggioranza è favorevole, i lavori possono partire.

L’innovazione non può essere considerata voluttuaria. Inoltre, la giurisprudenza ha più volte ribadito che il principio di solidarietà condominiale impone di contemperare le esigenze delle persone con disabilità o ridotta mobilità con quelle degli altri condomini.

Un dettaglio importante: se l’assemblea non decide entro tre mesi dalla richiesta formale di un condomino con disabilità, quest’ultimo può procedere autonomamente a proprie spese, purché rispetti i limiti relativi all’uso delle parti comuni e non danneggi gli altri proprietari.

💰 Come si ripartiscono le spese tra i condomini

Se l’ascensore viene installato ex novo, le spese di installazione si ripartiscono in base ai millesimi di proprietà. Per le spese successive (manutenzione ordinaria, energia elettrica, ecc.) vale invece il criterio dell’art. 1124 del codice civile, che tiene conto dell’altezza e del maggior utilizzo da parte dei piani alti.

I condomini non interessati possono rinunciare espressamente al pagamento delle spese di realizzazione e all’utilizzo dell’ascensore: in tal caso, l’ascensore rientra nella proprietà dei soli condomini che lo hanno voluto.

🛠️ Cosa fare in pratica: riepilogo operativo

  1. Valuta la fattibilità tecnica: prima di qualsiasi delibera, fai verificare da un tecnico la compatibilità dell’intervento con la struttura dell’edificio e gli spazi disponibili.
  2. Convoca l’assemblea: se sei amministratore, convoca l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta di un condomino (anche di uno solo). Prepara preventivi dettagliati e piano di ripartizione delle spese.
  3. Approva con le maggioranze agevolate: ricorda che bastano la maggioranza degli intervenuti e almeno metà dei millesimi (art. 1136 comma 2 c.c.).
  4. Richiedi le autorizzazioni edilizie: a seconda del tipo di intervento, servono SCIA o permesso di costruire; consulta un tecnico o l’ufficio urbanistica del tuo Comune.
  5. Approfitta del bonus ristrutturazioni e dell’IVA agevolata: i pagamenti devono essere effettuati con bonifico parlante (riportare causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA dell’impresa); conserva tutta la documentazione per la dichiarazione dei redditi.

Perché vale ancora la pena investire nell’ascensore

Anche senza il 75%, l’installazione di un ascensore resta un investimento che migliora qualità della vita e valore dell’immobile. Gli anziani, le famiglie con bambini piccoli, chi porta carrelli della spesa o chi ha ridotta mobilità traggono beneficio concreto ogni giorno. E chi vende un appartamento in un palazzo dotato di ascensore lo sa: è un plus che fa la differenza sul mercato.

In più, grazie alla detrazione al 50% e all’IVA al 4%, la spesa effettiva viene abbattuta in modo significativo. Se inserisci l’intervento in un piano di ristrutturazione più ampio, puoi massimizzare il beneficio fiscale e rendere il tuo condominio più moderno, accessibile e appetibile.

Noi di Maya srl siamo al fianco dei nostri condomini anche in questo: ti aiutiamo a gestire il percorso deliberativo, a raccogliere i preventivi e a coordinare i lavori nel rispetto della normativa. Vedi in che modo ti possiamo aiutare oppure richiedi un preventivo.